Previste una serie di restrizioni nazionali su mobilità, attività commerciali, didattica a distanza. Alcune Regioni, in base a uno scenario di “elevata” o “massima gravità” legato alla diffusione del contagio e alla resa del sistema sanitario, subiranno ulteriori limitazioni.
di Chiara Meoli*
(Articolo in aggiornamento)
È stato firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il Dpcm del 3 novembre 2020 che introduce misure stringenti e restrittive di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica delineando un lockdown “selettivo” e graduato per i vari territori regionali diversamente compromessi dalla pandemia.
Il decreto è in vigore dal 6 novembre 2020 ed efficace sino al 3 dicembre 2020. Il provvedimento è stato approvato a pochi giorni di distanza da quello dello scorso 24 ottobre che già aveva introdotto importanti restrizioni rilevanti (anche) per i settori del non profit.
La novità del recente provvedimento è la divisione del Paese in tre aree relativamente alle quali il Governo ha predisposto misure restrittive differenti:
- il livello nazionale;
- il livello con importanti restrizioni per le Regioni con “scenario di elevata gravità e livello di rischio alto” (cosiddette “zone arancioni”);
- il livello per quei territori dove lo scenario è di “massima gravità” e dove è previsto il lockdown totale (cosiddette “zone rosse”).
Per applicare le differenti misure previste, l’individuazione delle Regioni da collocare nelle singole aree è effettuata con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.
Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica inoltre il permanere della situazione e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco.
Le nuove misure in tutto il Paese
Le misure previste per l’intero territorio nazionale (e, quindi, le sole applicabili alle Regioni non individuate dall’ordinanza del Ministro della salute in quanto non caratterizzate da scenari di elevata o massima gravità) attengono, in generale, alle modalità di spostamento, all’utilizzo dei trasporti pubblici, allo sport, alla didattica scolastica, alle attività dei bar e degli esercizi di ristorazione, oltre che all’acceso ai musei, ai cinema e ai teatri.
Per questi profili il Dpcm del 3 novembre 2020 conferma, in linea di massima, quanto già disposto dal decreto del 24 ottobre 2020.
Vediamone in particolare i contenuti.
- È possibile muoversi esclusivamente dalle ore 5 alle ore 22. Al di fuori di questo orario, è possibile spostarsi solo per “comprovate esigenze”, dunque per motivi di lavoro, salute o urgenza, che devono essere giustificati con l’autocertificazione;
- È fortemente raccomandato non utilizzare mezzi di trasporto pubblici o privati. Autobus, metropolitane e treni regionali potranno viaggiare con una capienza al 50%;
- Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, ma è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili;
- Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva;
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Stop anche alle attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- È prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salva la possibilità di svolgere attività di laboratori in presenza. Per le scuole dell’infanzia, elementari e medie è prevista la presenza a scuola, ma con uso obbligatorio delle mascherine;
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Dette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Le attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici) sono consentite.
Non risulta, inoltre, modificato quanto già in precedenza disposto – e quindi ancora in vigore – in ordine all’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, allo svolgimento di manifestazioni pubbliche (possibili soltanto in forma statica), alle attività degli stabilimenti balneari e delle strutture recettive, agli spostamenti da e per l’estero, agli obblighi dei vettori e degli armatori e alla disabilità.
Misure ulteriori nelle Regioni con scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto
Nelle Regioni “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” (le cosiddette “zone arancioni”: Puglia e Sicilia), oltre alle misure di carattere nazionale sopra menzionate, si applicano ulteriori importanti restrizioni.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati. Si potrà entrare e uscire solo per “comprovate esigenze”, e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. Sono però “consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza”. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, a meno che non ci siano “comprovate esigenze” e anche in questo caso è necessaria l’autocertificazione per dimostrare i motivi;
- Sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Misure ulteriori nelle Regioni con scenario di massima gravità e un livello di rischio alto
Nelle Regioni “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (le cosiddette “zone rosse”: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria), oltre alle misure di carattere nazionale, si applicano ulteriori forti restrizioni.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati. È possibile entrare e uscire e muoversi solo per comprovate esigenze, e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
- È previsto lo svolgimento della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, mentre le attività scolastiche e didattiche restanti si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
- Sono sospese tutte le attività inerenti servizi alla persona.