Con il provvedimento n. 49889/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le regole per la trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute nel 2020 ai fini della dichiarazione precompilata, in base a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2021.
I soggetti interessati risultano le ONLUS (ivi comprese le Organizzazioni di Volontariato), le Associazioni di Promozione Sociale e le fondazioni e associazioni con scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Già per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 il DM del 30 gennaio 2018 aveva disciplinato la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della precompilata, delle erogazioni effettuate a favore dei suddetti soggetti, ma in via sperimentale e facoltativa.
Anche per l’annualità 2020 si prevede l’invio facoltativo dei seguenti dati:
- Ammontare delle erogazioni liberali ricevute, a condizione che siano state effettuate con strumenti tracciabili (es. banca, posta, carta di credito);
- Codice fiscale dell’erogante.
A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, la trasmissione diventerà obbligatoria qualora dal bilancio di esercizio risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro.
A partire dai dati relativi al 2022, il limite di entrate scenderà a 220 mila euro.