Di Chiara Meoli per CSVnet – Cantiere Terzo Settore
I circoli associativi potranno somministrare alimenti e bevande al pari di bar e ristoranti. Questo sarà possibile, ovviamente, solo nelle Regioni in cui la stessa attività di somministrazione sia permessa dall’istituzione delle zone “gialle”, “arancione” o “rosse” ed è prevista dalla conversione del decreto legge n. 2/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2021 (art. 2-bis).
In particolare, la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non determina la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli stessi enti. La misura vale per gli enti del Terzo settore, e quindi organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus.
La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Un passo importante
In questi mesi il tema della somministrazione di alimenti e bevande nei circoli è stato avvertito con forza dal mondo del Terzo settore che ha sempre fortemente sostenuto la possibilità che in essi potessero continuare a svolgersi tali attività.
Coerentemente con quanto già disciplinato dal d.lgs. n. 117/2017, i circoli sociali, culturali e ricreativi rappresentano un presidio riconosciuto di coesione sociale nel nostro Paese.
È indubbio che tale funzione rischia oggi di essere vanificata in ragione della sospensione delle loro attività istituzionali secondo quanto previsto, da ultimo, dall’art. 16 dpcm 2 marzo 2021, sospensione, questa, suscettibile di determinare una crisi severa delle capacità di autofinanziamento di tali enti, oltre che della loro tenuta economica e finanziaria.
Sebbene siano stati previsti interventi di sostegno economico, la loro portata modesta e il loro carattere estemporaneo rivelano la necessità di sostenere in maniera sempre più efficace e fattiva lo sforzo di questi centri nel continuare a rimanere presidio attivo di coesione sociale presso le comunità in cui insistono.
Proprio in questo senso devono leggersi la positività e l’utilità dell’approvazione dell’art. 2-bis: nello specifico, la norma consente alle associazioni del Terzo settore, pur nella sospensione delle attività principali di più stretta connotazione istituzionale, di continuare comunque a svolgere al loro interno la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida vigenti.
Il loro esercizio sostanzia difatti un fattore essenziale e concorrente nell’autofinanziamento non solo dei costi di struttura degli enti, ma anche dei servizi sociali, di assistenza e di cura alle fragilità prestati, in questo difficile momento, alle comunità di cui essi sono espressione.
L’approvazione parlamentare
La novella è stata introdotta il 2 marzo 2021 dalla 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato con l’approvazione di un emendamento su cui è stato espresso parere favorevole del relatore al provvedimento e del Governo.
Il testo emendativo approvato è stato peraltro integrato – rispetto alla formulazione originariamente presentata dai suoi firmatari – con la previsione, nella parte finale, in forza della quale le attività di somministrazione consentite devono proseguire nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti evitando assembramenti.
Nel corso del successivo esame alla Camera non sono stati presentati emendamenti soppressivi o modificativi della disposizione.
Ok alla somministrazione
Nello specifico, l’art. 2-bis d.l. n. 2/2021 oggi prevede: “1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti”.
Dunque le associazioni formalmente ricomprese tra gli enti del Terzo settore – quindi Odv, Aps e Onlus – possono proseguire a svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza applicabili alle attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e, comunque, secondo modalità che evitino ogni forma di assembramento.
Per quanto concerne le condizioni per l’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il riferimento è all’Allegato 9 dpcm 2 marzo 2021 concernente le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.