Fonte: Cantiere Terzo Settore
Vi proponiamo questa guida all’utilizzo della certificazione verde Covid-19 (“green pass”) realizzata sulla base del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, che ne ha esteso l’obbligo ai lavoratori del settore pubblico e privato e ai soggetti che svolgono attività di formazione e di volontariato in luoghi
di lavoro pubblici e privati. È stata elaborata da Cantiere Terzo Settore in collaborazione con lo Studio Degani e l’esperto di privacy Beppe Livio e raccoglie una serie di indicazioni, insieme ad alcune Faq elaborate sulla base del contenuto del dl n. 127/2021 e della sua possibile interazione
con altri profili di tipo operativo, anche in relazione ai volontari. La guida – i cui contenuti sono in continuo aggiornamento – ha valore divulgativo e non costituisce pertanto un riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.
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Quando e a chi si applica l’obbligo nei luoghi di lavoro
L’inquadramento generale sulla normativa che disciplina l’uso del green pass.
QUAL È IL PERIODO DI APPLICAZIONE
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.
CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI
Chiunque svolga un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, presso un luogo di lavoro pubblico o privato è obbligato a possedere e ad esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.
Per quanto riguarda il settore pubblico, l’obbligo interessa iI personale di tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice.
CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
FAQ. DOMANDE E RISPOSTE UTILI
- L’obbligo si applica anche ai soggetti che operano in regime di somministrazione, appalto o distacco? In questo caso chi ha l’obbligo dei controlli?
Anche tali soggetti hanno l’obbligo del green pass e il controllo è svolto dal soggetto presso cui la prestazione è resa. Si applica anche ai tirocinanti ed ai giovani in servizio civile. - L’obbligo si applica anche ai soggetti che occasionalmente accedono al luogo di lavoro pubblico o privato per servizi di consegna o fornitura?
Sì, dato che sono soggetti che hanno titolo all’accesso ai luoghi di lavoro. - Se la prestazione di lavoro, formativa o di volontariato è svolta in luogo di lavoro all’aperto, e quindi in un luogo non fisicamente determinato, vige l’obbligo di green pass?
Sì, l’obbligo è implicitamente ricavabile dalla previsione per cui chiunque ha titolo di accesso a luoghi di lavoro pubblici o privati (senza distinzione fra luoghi all’aperto o al chiuso) deve possedere la certificazione verde. - L’obbligo è valido anche nei casi in cui l’attività di volontariato si svolga in luoghi non prettamente lavorativi ma, per esempio, un’abitazione privata (nel caso in cui si svolga una prestazione domiciliare o di consegna pasti) oppure una parrocchia o ancora una sala di un oratorio (come nel caso del volontariato con i ragazzi)?
La norma prevede l’estensione anche ai volontari dell’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. In particolare il dl 127/2021 fa riferimento a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, sia presso le amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 1), sia nel settore privato (art. 3 comma 1), anche sulla base di contratti esterni.
La decorrenza è dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza; la ragione è finalizzata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, ed il mancato rispetto porta a specifiche sanzioni.
Considerata la ratio sottesa alla norma, che è quella di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, appare opportuno valutare l’estensione dell’obbligo a tutte quelle situazioni e luoghi in cui l’attività si esplica. L’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi dove l’attività lavorativa è svolta, quindi, ricomprende tutti i possibili luoghi di esercizio dell’attività, nel caso di specie, di volontariato.
Pertanto, ne consegue l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass in tutte quelle situazioni in cui si svolge un’attività di volontariato potenzialmente a rischio contagio, sia in relazione ad un luogo in cui già sussiste una precauzione ed una verifica del green pass da parte del titolare della struttura presso la quale i volontari operano, sia laddove invece non sussistano tali verifiche (ad es. abitazione privata). In questo ultimo caso sarà opportuno che l’organizzazione di appartenenza del volontario, in nome del suo legale rappresentante, fornisca adeguata informativa ai volontari sulla necessità del green pass. - L’obbligo si estende anche ai ragazzi e alle ragazze che fanno percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), meglio conosciuti come alternanza scuola-lavoro? I ragazzi delle scuole superiori coinvolti in questi progetti, infatti, non sono obbligati dalla normativa odierna al possesso del green pass, ma nel momento in cui vengono inviati a fare attività di volontariato in un’azienda del territorio, le condizioni cambiano? Su chi ricade un eventuale onere di richiedere il green pass?
Anche in tal caso vale quanto sopra detto: si tratta di un’attività di formazione e lavoro esercitata in un luogo – l’azienda – presso il quale lo studente svolge il tirocinio; in tale luogo opera già l’obbligo di green pass, in quanto luogo dove si svolge l’attività lavorativa tipica dell’azienda medesima. Pertanto da un lato sussiste l’obbligo per lo studente di possesso ed esibizione del green pass, dall’altro l’onere di richiederlo grava sul datore di lavoro dell’azienda ospitante, opportunamente preceduto da una informativa della scuola di provenienza agli studenti. - I soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età o in base ad idonea certificazione medica, devono comunque effettuare un tampone per poter accedere alle attività per le quali è obbligatoria la certificazione verde?
Sempre il dl 127/2021 prevede sia per i casi di attività svolta nel pubblico, che nel privato, che le disposizioni relative all’obbligo di possesso ed esibizione del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali, o dai medici di medicina generale, o pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Pertanto i soggetti in possesso dell’esenzione non dovranno esibire il green pass e quindi nemmeno sottoporsi a tampone. Ovviamente dovranno esibire il certificato di esenzione.
In particolare, è disposto che la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 sia rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
- Se nonostante il possesso del green pass il soggetto interessato ha contratto il virus come ci si deve comportare?
Il dl n. 127/2021 disciplina unicamente il possesso e l’esibizione del certificato verde. Rimangono pertanto in vigore tutti gli altri presidi per la tutela della sicurezza del lavoratore.
Controlli, verifiche e sanzioni
I soggetti responsabili, gli obblighi per il datore di lavoro, le modalità di controllo sull’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro.
CHI SONO I SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO
Il controllo è a carico delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro dei soggetti che a vario titolo svolgono attività lavorativa.
Al personale che svolge la propria attività in luoghi di lavoro privati si applicano le stesse disposizioni previste per il settore pubblico in termini di disciplina su controlli, verifiche e sanzioni sull’imposizione del green pass.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO
L’amministrazione pubblica e il datore di lavoro del settore privato sono tenuti al controllo del rispetto dell’obbligo del personale di accesso munito di green pass.
Prima del 15 ottobre 2021, questi soggetti sono tenuti a:
a) definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli;
b) individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, che trasmetteranno gli atti al Prefetto.
In merito alle modalità organizzative nei luoghi di lavoro pubblico, è prevista l’emanazione di linee guide a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della Pubblica amministrazione e della Salute.
COME EFFETTUARE LA NOMINA DELL’INCARICATO ALLA VERIFICA
Le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.
Nell’atto di nomina dell’incaricato alla verifica occorre indicare le modalità operative per svolgere il controllo, che sono:
- utilizzo dell’app “VerificaC19”;
- richiesta di documenti di identità se risultano incoerenze;
- indicazione di non raccogliere i dati personali;
- indicazione di non permettere l’accesso alle persone prive di green pass;
- richiesta di intervento della forza pubblica in situazioni di possibili rischi.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI VERIFICA
La verifica del green pass è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale presente sul certificato, utilizzando l’apposita applicazione mobile (“VerificaC19”), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
L’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
I controlli devono effettuarsi in maniera prioritaria, laddove possibile, ogni volta che si accede ai luoghi di lavoro, potendo comunque essere svolti anche a campione.
Le verifiche devono essere effettuate con le modalità operative di cui al dpcm 17 giugno 2021.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO
Il soggetto che comunica di non essere in possesso del certificato o ne risulti comunque privo al momento dell’accesso è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono, però, dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento.
QUALI SONO LE SANZIONI
L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di green pass è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non verifichi il possesso della certificazione o non adotti le misure organizzative per l’accesso dei lavoratori è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Le sanzioni sono stabilite dal Prefetto.
IL CASO DELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. La sospensione può valere al massimo per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e fino al massimo al 31 dicembre 2021.
FAQ. DOMANDE E RISPOSTE UTILI
- I soggetti incaricati alla verifica delle violazioni devono essere dipendenti o possono essere soggetti terzi?
Il dl n. 127/2021 non specifica nulla al riguardo, ma la risposta pare poter essere positiva circa l’utilizzo di soggetti terzi. - In caso di verifica non a campione, è immaginabile un procedimento disciplinare nei confronti dell’addetto al controllo ove si riscontri un accesso di un soggetto privo di green pass?
Sì, pare sostenibile la contestazione in considerazione del fatto che si sarebbe in presenza di una violazione rispetto ad una mansione assegnata.
Informativa e tutela della privacy
Le indicazioni sull’informativa necessaria.
QUALI SONO LE INDICAZIONI GENERALI
La verifica del green pass è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale presente sul certificato, utilizzando l’apposita applicazione mobile (“VerificaC19”), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
All’atto della verifica, l’intestatario della certificazione verde dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
Maggiori indicazioni sull’utilizzo dell’applicazione mobile e sui possibili profili relativi la tutela della privacy sono contenute, tra l’altro, nel dpcm 17 giugno 2021.
FAQ. DOMANDE E RISPOSTE UTILI
- Con quali modalità è opportuno informare i lavoratori dell’obbligo del green pass e delle modalità di verifica?
Sul punto il dl n. 127/2021 non si esprime, ma da un punto di vista operativo appare necessario rendere un’informativa a tutti i dipendenti sulle modalità e sui soggetti incaricati del controllo. - È necessario fornire un’informativa privacy ai lavoratori?
L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. È sufficiente una informazione preventiva sulla procedura dei controlli e l’affissione di cartelli di avviso agli ingressi. - È necessario modificare la gestione della privacy con altri adempimenti?
Al momento, se la privacy è gestita correttamente, non è necessario modificare la gestione della privacy, in quanto non si dovrebbe registrare alcun dato. È possibile, però, che entro il 15 di ottobre siano emanate nuove disposizioni del Governo, anche sotto forma di FAQ, in quanto vi
possono essere, nella realtà, molte situazioni diverse.
In attesa di ulteriori chiarimenti, si possono già fare alcune distinzioni.
Per i lavoratori dipendenti non sono necessarie modifiche in quanto hanno già sottoscritto, al momento dell’assunzione, una liberatoria privacy che autorizza il datore di lavoro a raccogliere ed utilizzare, in alcune procedure amministrative obbligatorie, anche dati sensibili come quelli sulla salute.
Non dovrebbero essere richieste modifiche neppure per i volontari in quanto sarebbe necessario verificare il consenso reso al momento dell’adesione all’associazione, in cui normalmente si citano i dati comuni e non quelli sensibili. Servirebbe sicuramente un nuovo consenso specifico per i dati sanitari, che sono dati sensibili, solo nel caso in cui i dati del green pass venissero registrati. In ogni caso, il decreto prevede che il delegato al controllo degli accessi non debba fare nessuna registrazione.
Una ulteriore distinzione può essere fatta per gli utenti dei servizi e per i partecipanti a eventi ed iniziative. Gli utenti, infatti, di norma hanno sottoscritto un consenso per l’utilizzo dei loro dati comuni. Per quanto riguarda i partecipanti, se l’iniziativa non prevede una registrazione preventiva, potrebbero non avere sottoscritto alcun consenso. Anche in questi casi, poiché la regola dei controlli agli accessi prevede che non si raccolgano dati, non sono richiesti nuovi adempimenti per la privacy.