Fonte: Lara Esposito per CSVnet
Sono state pubblicate sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”, uno strumento interno che garantisce trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholder coinvolti nella vita di un ente. Si occupa principalmente di vigilare sul corretto andamento della vita sociale, la corretta tenuta dell’amministrazione e l’osservanza dei principi a base degli enti del Terzo settore (Ets). La Riforma lo ha reso obbligatorio per le fondazioni, per gli enti che costituiscono patrimoni destinati e per quelli che superano per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
Realizzate a seguito di una consultazione pubblica, le linee guida riguardano esclusivamente gli organi di controllo diversi dalle imprese sociali, che saranno destinatarie di una diversa e successiva analisi dal Consiglio nazionale dei commercialisti.
L’obiettivo è di favorire i commercialisti che vogliano pianificare e organizzare il proprio intervento di vigilanza, ma anche di sottolineare la reale funzione dell’organo di controllo all’interno di un ente del Terzo settore.
Le linee guida riprendono in linea di massima le indicazioni contenute dalle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate. Questo, però, non in toto: è stata fatta un’attenta verifica delle indicazioni ritenute compatibili ed applicabili con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ma in molti ambiti si discostano, perché esistono disposizioni specifiche per gli Ets e per rispettare la natura e gli aspetti dimensionali e organizzativi degli enti.
Le norme contengono indicazioni su nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti dell’organo di controllo, il suo funzionamento, i suoi doveri, le modalità di partecipazione agli organi sociali l’acquisizione di informazioni, ispezioni e rapporti con gli altri organi sociali, ma anche la denuncia di fatti censurabili e di gravi irregolarità e più in generale di come redigere le relazioni che tale organo è obbligato a fare.